Art. 31.
(Diritti dei cooperanti).

      1. Coloro ai quali è riconosciuta, con la registrazione di cui all'articolo 30, la qualifica di cooperanti hanno diritto:

          a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il diritto di collocamento in

 

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aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge è in servizio di cooperazione presso un'organizzazione non governativa per un periodo superiore a otto mesi;

          b) al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo.

      2. Alle imprese private che concedono ai cooperanti da esse dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato.